Art. 40.
(Piani e programmi).

      1. Nei procedimenti di formazione dei piani territoriali e paesistici nonché negli strumenti urbanistici generali è compiuta un valutazione generale dell'impatto delle rispettive previsioni.
      2. Nei piani di cui al comma 1 è inserita, per ogni area territoriale, una valutazione preliminare della compatibilità dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere o attività.